Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo V
Art. 37
In vigore dal 8 nov 1955
I dirigenti che abbiano a suo tempo ottenuto la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per intervenuta risoluzione del rapporto d'impiego conseguente all'applicazione di leggi speciali e siano stati reiscritti prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono conseguire il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata anteriormente alla liquidazione stessa, dietro rimborso dell'importo liquidato maggiorato degli interessi composti, conteggiati al tasso del 5% per il periodo intercorso tra la data di liquidazione e quella del rimborso.
Tale facoltà può essere esercitata dagli interessati entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-37