Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo V

Art. 42

In vigore dal 8 nov 1955
Gli iscritti intestatari delle polizze in atto alla data di entrata in vigore delle presenti norme debbono, entro un anno dalla data di pubblicazione delle norme stesse, optare per una delle seguenti soluzioni: a) ritirare le polizze con conseguente cancellazione del vincolo apposto in favore dell'Istituto, previo rimborso allo Istituto medesimo del montante dei premi prelevati dal proprio accantonamento, salva la richiesta di riconoscimento di tale montante come una anticipazione accordata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme con la conseguente applicazione del disposto dell'; b) lasciare ulteriormente in gestione all'Istituto stesso salvo beneficiare, al verificarsi degli eventi, delle prestazioni garantite dalle presenti norme, computate su una anzianità di contribuzione ridotta, ottenuta calcolando per ogni anno la sola frazione di anno corrispondente al rapporto tra il contributo rimasto all'Istituto (al netto dei premi di assicurazione pagati) e l'intero contributo annuo. Ove per la sopravvenuta morte o invalidità del dirigente, il disposto della lettera b) del precedente comma noti risulti operante, il conseguimento delle prestazioni è subordinato al reintegro da parte rispettivamente degli eredi o del dirigente stesso, della somma ancora dovuta all'istituto. Alla scadenza delle polizze o in caso di sinistro il capitale assicurato è versato al dirigente o ai beneficiari indicati nel contratto assicurativo; qualora tuttavia all'atto della scadenza il dirigente sia in attività di servizio, il capitale assicurato è accreditato al suo conto personale, salva la successiva liquidazione al momento della risoluzione del rapporto o del decesso; c) rinunciare alle polizze stesse nominandone unico beneficiario l'Istituto. In questo caso a tali polizze è attribuito il valore corrispondente a quello di riscatto conteggiato al momento della rinuncia. Lo scarto esistente tra il montante dei premi pagati ed il valore di riscatto così ottenuto è considerato come una anticipazione accordata al dirigente, con la conseguente applicazione delle norme contenute nell'. La presente soluzione non è adottabile per quelle polizze dei cui premi parte sia stata, prima del passaggio in gestione all'Istituto, pagata direttamente dall'intestatario. Il dirigente intestatario di polizze assicurative deve, entro il detto termine di un anno, dichiarare all'Istituto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la soluzione da lui prescelta in ordine a tali polizze. In mancanza, l'Istituto interrompe il pagamento dei premi, salva, in quanto possibile, la riduzione del capitale assicurato in proporzione al numero dei premi pagati. In caso di opzione da parte del dirigente per la soluzione di cui sub a), il pagamento dei premi di polizze è sospeso al momento della ricezione della dichiarazione di cui al comma precedente, semprechè la stessa pervenga all'istituto almeno trenta giorni prima di quello di scadenza della rata. L'opzione da parte del dirigente per la soluzione di cui sub b) è subordinata alle seguenti condizioni: 1) che l'ammontare del premio sia contenuto nei limiti della disponibilità annua computata tenendo presente l'aliquota eventualmente dovuta ai sensi del primo comma dell', nonché gli altri eventuali impegni a carico dell'interessato; 2) che risultino o siano comunque nominati beneficiari delle polizze gli aventi diritto a pensione di cui al primo comma del precedente , in quanto esistenti. In caso di mancanza di tali superstiti verificatasi dopo l'esercizio della opzione, il capitale assicurato è devoluto agli eredi dei beneficiari indicati in polizza previa detrazione dell'importo corrispondente al montante dei premi pagati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo