Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo V
Art. 44
In vigore dal 8 nov 1955
Il versamento dei contributi arretrati o di somme intese comunque a regolarizzare posizioni previdenziali o compensare prelievi, effettuato tra il 1° gennaio 1949 e lo scadere del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti norme, beneficia degli adeguamenti previsti dal precedente nella misura attribuibile all'anno in cui il versamento stesso ha avuto luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-44