Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo V
Art. 45
In vigore dal 8 nov 1955
Il dirigente per il quale anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme sia stato omesso per qualche periodo, in base ad accordi collettivi particolari, il versamento della quota a suo carico, è tenuto entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme, a regolarizzare la sua posizione previdenziale versando le somme dovute, maggiorate degli interessi composti nella misura del 5% annuo.
Qualora tale versamento non sia provveduto, o nel caso in cui l'omissione della quota predetta sia dovuta a causa diversa da quella prevista dal precedente comma, il montante delle somme dovute e non versate è computato come anticipazione non restituita, con la conseguente applicazione, al momento della liquidazione delle prestazioni, del disposto dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-45