Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo V

Art. 50

In vigore dal 8 nov 1955
Limitatamente al primo quindicennio di applicazione delle presenti norme, il dirigente, che intenda avvalersi del trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del precedente , può richiedere che la misura della pensione risultante dall'applicazione delle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti sia ridotta fino alla metà, fermo restando il minimo previsto dal secondo comma dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218. Conseguentemente l'eventuale somma in capitale prevista al precedente è corrisposta in misura pari alla differenza tra il montante dei contributi versati al tasso del 2% e il capitale di copertura della pensione ridotta ai sensi del precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-50

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