Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo V

Art. 40

In vigore dal 8 nov 1955
Le anticipazioni e i prelievi ad esse assimilabili effettuati a valere sul saldo degli accantonamenti previdenziali e che, all'atto della pubblicazione delle presenti norme, non siano stati in tutto o in parte rimborsati, possono essere restituiti, con la maggiorazione degli interessi composti computati al 5% annuo, entro il termine massimo di 36 mesi da tale data. Qualora tale facoltà non sia esercitata e il rimborso non sia effettuato entro il suddetto termine, l'anzianità utile maturata alla data dell'anticipazione è decurtata nella misura corrispondente al rapporto fra l'ammontare dell'anticipazione e il saldo del conto individuale prima dell'anticipazione. Analogamente si procede in quei casi in cui, pur non essendo trascorso il termine di 36 mesi, la somma non sia stata in tutto o in parte restituita e si verifichino le condizioni per la concessione delle prestazioni di cui alle presenti norme. Ove, per sopravvenuta morte o invalidità del dirigente, il disposto dei precedenti comma risulti non operante, il conseguimento delle prestazioni è subordinato al reintegro da parte rispettivamente degli aventi diritto o del dirigente stesso della somma ancora dovuta all'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo