Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo V

Art. 36

In vigore dal 1 giu 1968
Gli iscritti che abbiano risolto il rapporto d'impiego tra il 10 settembre 1950 e la data di entrata in vigore delle presenti norme o, in mancanza, i superstiti previsti dall', possono, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, chiedere l'applicazione, in loro favore, delle norme medesime compreso il beneficio di cui all', purchè non abbiano ritirato il loro accantonamento previdenziale e l'azienda risulti in regola con il versamento dei contributi alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967. Il godimento dell'eventuale pensione non può, in alcun caso, aver decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge citata ed è subordinato alla documentazione della non avvenuta liquidazione del conto, salvo eventuali accertamenti. Ove il dirigente o i suoi eredi non si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente, possono chiedere la liquidazione dell'accantonamento previdenziale al netto di quanto eventualmente dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la ricostituzione della relativa posizione nell'assicurazione generale obbligatoria. Le liquidazioni di cui al comma precedente sono effettuate in conformità ai criteri previsti nel precedente , semprechè la domanda sia avanzata nel termine di cui all'articolo stesso, termine che in ogni caso non può scadere prima del compimento di un triennio dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente alla data del 1 settembre 1950, semprechè al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianità contributiva minima di dieci anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto della entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni sono commisurate, per i dirigenti di cui ai commi precedenti e per quelli che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente al 10 gennaio 1962, alla retribuzione desunta dai contributi relativi all'ultimo anno, salvo, qualora questi siano inferiori al minimo per il 1962 di cui all', primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto. La media della retribuzione da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme è, per i dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego tra il 10 gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1966, calcolata sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 10 gennaio 1962. In nessun caso la retribuzione media annua potrà essere inferiore alla media aritmetica delle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 1 gennaio 1954.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-36

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