Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo I

Art. 2

In vigore dal 1 giu 1968
Al fini della previdenza per i dirigenti di aziende industriali si intende: a) per "retribuzione" lo stipendio e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione ivi comprese le somme corrisposte a titolo di provvigione, cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di gratificazione annuale o periodica, e ogni altro compenso o indennità che non abbia carattere di rimborso spese o di emolumento eccezionale. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nel valore determinato per convenzione tra le parti o, in mancanza di questa, in ragione dei prezzi locali. La retribuzione ragguagliata ad anno, desunta in ogni caso dai contributi previdenziali, versati per ciascun nominativo, non può, agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti a termine dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 967; b) per "anzianità contributiva" gli anni di effettiva contribuzione all'Istituto in dipendenza dei periodi di lavoro prestati con qualifica di dirigente di azienda industriale, conteggiati secondo quanto previsto nei successivi articoli. c) per "retribuzione annua media", ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalle presenti norme, la media aritmetica delle retribuzioni desunte dai versamenti relativi agli ultimi cinque anni di contribuzione, ivi compreso l'eventuale periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità. In caso di diritto a pensione per invalidità o per morte o per supplemento di pensione con anzianità contributiva inferiore ai cinque anni, la retribuzione annua media è, determinata sull'intero periodo contributivo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-2

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