Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo II

Art. 5

In vigore dal 8 nov 1955
I contributi previsti dall' della legge 27 dicembre 1953, n. 967 debbono essere versati per quanto riguarda in stipendio, mensilmente e, comunque, non oltre il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio stesso; per le provvigioni, le partecipazioni agli utili, i premi di produzione e per tutte le altre forme di retribuzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposte. In casi eccezionali di comprovata necessità, il termine di cui al comma precedente può essere dall'Istituto prorogato sino ad un massimo di tre mesi, con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione. Sull'indennità sostitutiva del preavviso, anche se corrisposta a seguito di decesso del dirigente, sono dovuti i contributi. I contributi di cui al primo comma del presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non e ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione. Le modalità da osservare per il versamento del contributi sono stabilite dall'Istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-5

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