Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo I

Art. 4

In vigore dal 8 nov 1955
L'Istituto restituisce all'azienda una copia, vistata per ricevuta delle denuncie di cui al precedente articolo, copia che deve essere esibita su richiesta dei funzionari che eseguano gli accertamenti, ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 967.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-4

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