Titolo II
Art. 27
In vigore dal 1 giu 1956
L'ultimo comma dell'art. 379 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:
"La revoca della procura rilasciata da un pensionato per la riscossione degli assegni di spettanza, può essere effettuata anche mediante semplice lettera del pensionato - a firma autenticata, in forma amministrativa - diretta ed inviata a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la relativa partita di pensione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-27