Titolo II
Art. 23
In vigore dal 1 set 1962
Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell' del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attività di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di Residenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-23