Titolo II
Art. 24
In vigore dal 1 giu 1956
Nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è inserito il seguente numero:
11°) spese per restituzione di tributi e di diritti o di somme indebitamente percette e di somme anticipate da altre Amministrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-24