Titolo II

Art. 20

In vigore dal 1 giu 1956
I trattamenti di missione e di trasferimento, per il personale statale che presta servizio presso gli Uffici periferici, sono liquidati dai capi degli Uffici regionali o compartimentali e provinciali e, in mancanza di questi, dai capi degli Uffici distrettuali e vengono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-20

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