Titolo II
Art. 20
In vigore dal 1 giu 1956
I trattamenti di missione e di trasferimento, per il personale statale che presta servizio presso gli Uffici periferici, sono liquidati dai capi degli Uffici regionali o compartimentali e provinciali e, in mancanza di questi, dai capi degli Uffici distrettuali e vengono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-20