Titolo II
Art. 17
In vigore dal 1 giu 1956
Alle ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo-contabile per rendiconti dei funzionari delegati e per conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro.
Alle stesse ragionerie sono attribuite le funzioni di riscontro per eonti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-17