Titolo II
Art. 13
In vigore dal 5 set 1985
Le ragionerie presso le Intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato".
Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza.
Note all'articolo
- La 7 agosto 1985, n. 427 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. "
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-13