Capo III

Art. 11

In vigore dal 1 giu 1956
Il quarto comma dell'art. 67 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è modificato come segue "Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici provinciali del tesoro".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo