Capo III
Art. 11
In vigore dal 1 giu 1956
Il quarto comma dell'art. 67 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è modificato come segue "Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici provinciali del tesoro".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-11