Capo III

Art. 10

In vigore dal 1 giu 1956
Alla concessione della pensione di guerra a favore delle vedove e degli orfani, prevista dagli articoli 55, 62, 63 e 64, e della pensione di riversibilità di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, provvedono in via provvisoria, gli Uffici provinciali del tesoro, liquidandola, però, in misura non superiore a quella stabilita dall'art. 69 della stessa legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-10

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