Capo II

Art. 8

In vigore dal 1 giu 1956
La consegna, agli interessati degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, è disposta dall'Ufficio provinciale del tesoro presso cui è iscritto il relativo deposito, su richiesta in bollo, in cui gli interessati dichiarino di assumere a proprio carico il rischio e le spese dell'invio mediante piego o pieghi postali assicurati e specifichino le modalità dell'invio medesimo, in relazione al taglio degli effetti pubblici da trasferire ed al limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste. La consegna degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori anzidetti, è effettuata fuori dei capoluoghi di Provincia, a richiesta della parte, con le modalità di cui al comma precedente e con anticipazione delle spese, quando il capitale nominale degli effetti pubblici, cedole o altri valori da consegnare non superi il limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-8

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