Titolo I
Art. 3
In vigore dal 1 giu 1956
È demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attività di servizio o da pensionati ed altri assegnatari in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa che detti Uffici amministrano. Il ricupero predetto deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all' del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.
Agli Uffici stessi è demandata inoltre la facoltà di concedere, a richiesta degli interessati, la ratizzazione, entro un periodo massimo di cinque anni, del rimborso dei debiti di cui al comma precedente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-3