Titolo I

Art. 2

In vigore dal 1 giu 1956
La vigilanza sui servizi degli Uffici provinciali del tesoro rimane affidata al Corpo ispettivo istituito con regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, e successive modificazioni. Ferma restando la dipendenza del personale degli Uffici provinciali del tesoro dai rispettivi direttori, le funzioni disciplinari dalle leggi vigenti attribuite agli intendenti di finanza nei confronti dei direttori medesimi e del personale, sono deferite agli ispettori generali e superiori di Tesoreria dislocati nelle sedi (lei Centri meccanografici istituiti ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38, ovvero, per delega, ai direttori degli Uffici provinciali del tesoro sedi di Centro meccanografico. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 78 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-2

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