Capo II

Art. 5

In vigore dal 28 apr 1981
Il limite massimo di lire 1.000.000 stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266, per le operazioni sui depositi iscritti presso gli Uffici provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a lire 5.000.000.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n. 114) ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione e' elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-5

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