Titolo II

Art. 14

In vigore dal 1 giu 1956
All' della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è aggiunto il seguente comma: "I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-14

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