Titolo II
Art. 16
In vigore dal 1 giu 1956
Alle ragionerie regionali dello Stato sono deferite le funzioni di riscontro amministrativo contabile
a) sui rendiconti dei funzionari delegati di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, esclusi quelli delle Amministrazioni degli esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa:
b) sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato di cui all'art. 623 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, esclusi quelli delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-16