Titolo II
Art. 22
In vigore dal 1 giu 1956
È demandata agli Uffici provinciali del tesoro la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilità a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-22