Titolo II

Art. 26

In vigore dal 1 giu 1956
L'art. 364 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente: "Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale del tesoro che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, esso ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede alla chiusura della relativa partita trasmettendo con elenco la situazione partitaria all'Amministrazione centrale competente. Nella situazione partitaria deve indicarsi, ove necessario, l'ammontare del rateo relitto sulla partita di spesa chiusa. Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo