Titolo II
Art. 30
In vigore dal 1 giu 1956
Il punto 2) dell'art. 388 del R.C.G.S., approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:
"2°) per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte scadenze, sotto la responsabilità del capo dell'ufficio o dell'ente locatario, il quale è tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta all'Ufficio provinciale del tesoro competente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-30