Titolo III
Art. 35
In vigore dal 1 giu 1956
Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - GAVA -
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato
alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 211. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-35