Titolo III

Art. 35

In vigore dal 1 giu 1956
Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - GAVA - Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 211. - CARLOMAGNO
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