Titolo II
Art. 32
In vigore dal 1 giu 1956
Sono demandate agli uffici provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli articoli 470, 471 e 473 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente, debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli Uffici predetti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-32