Titolo II
Art. 17 bis
In vigore dal 26 mar 1998
Le disposizioni di cui ai precedenti non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:
...
Ragionerie provinciali dello Stato;
Ragioneria, presso il Magistrato per il Po.
Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art.14, comma 2, lettera D)) che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-17-bis