Titolo II
Art. 31
In vigore dal 1 giu 1956
All'art. 420 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma:
"Il pagamento di somme non superiori alle lire cinquantamila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti d'identità personale:
1°) passaporto;
2°) libretto personale di connessione ferroviaria, per gli impiegati dello Stato in attività di servizio e in pensione;
3°) licenza di porto d'armi;
4°) tessera postale di riconoscimento;
5°) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli;
6°) carta d'identità".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-31