Titolo III
Art. 33
In vigore dal 1 giu 1956
Le attribuzioni già deferite agli Uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche ed agli Uffici regionali di riscontro con il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive estensioni, solo trasferite alle ragionerie regionali dello Stato.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-33