Titolo II

Art. 25

In vigore dal 1 giu 1956
L'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal regio decreto 13 aprile 1939, n. 669, è sostituito dai seguente: Salvo il disposto del secondo comma dell' della legge, la costituzione di procuratore, per riscuotere e dar quietanza di somme dovute dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del titolo di spesa, dell'atto di procura o della copia autenticata di esso, da unirsi a corredo del primo titolo di spesa. Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura. Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate dal notaio in conformità al disposto dell'art. 2703 del Codice civile. La rappresentanza legale degli istituti, enti e società si prova di regola mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e della deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente. Per gli istituti, enti e società soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà dell'Amministrazione statale di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'Ufficio del registro delle imprese e dall'Ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni amministrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti. Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici del registro delle imprese, l'Amministrazione statale potrà accettare in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati. Per le società di fatto la rappresentanza legale può essere comprovata parimenti mediante certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura purchè dai medesimi risulti che la denunzia sia stata fatta con le modalità indicate nell'art. 64 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 e nell'art. 82, n. 3, del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29. Ai fini della facoltà di riscuotere e di quietanzare somme dovute dallo Stato gli stessi certificati devono altresì attestare che il rappresentante è abilitato a riscuotere e a quietanzare nel nome della società. La rappresentanza legale delle società semplici e delle ditte ad unico proprietario può anche comprovarsi in base ad atti che costituiscono certificazioni di pubblica autorità, ivi compresi i certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla denuncia o agli atti giustificativi depositati. Per i titoli di spesa a favore dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'istituto stesso, che devono quietanzarli, può essere fatta con la sola menzione della qualità ufficiale dei rappresentanti medesimi. È in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire - previa deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le Amministrazioni ordinatrici dal dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica - che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della qualità di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data, anziché mediante la produzione, agli uffici cui spetta l'emissione dei titoli predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle rispettive Direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione della loro specifica competenza e capacità a riscuotere titoli di spesa ed a rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresì, delle eventuali limitazioni di tale competenza. È parimenti in facoltà della Direzione generale dell'tesoro di consentire, con cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi fini ivi specificati, le ditte, società commerciali, e in genere tutti gli enti non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad essa; con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente regolamento per la prova della loro rappresentanza legale. Gli istituti e banche, nonché le ditte, società ed enti rispettivamente contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e, secondo i casi, di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della specifica competenza o capacità delle cariche o persone di tale rappresentanza investite, esclusa qualunque responsabilità da parte dell'Amministrazione in rapporto alla tempestività, all'esattezza e alla tempestiva cognizione della notifica e delle prove allegate. Le disposizioni dei commi nove e dieci del presente articolo relative alle documentazioni degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e deliberazioni qui sopra indicati".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-25

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