Art. 22
Titolo II

Art. 22

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In vigore dal 1 giu 1956
È demandata agli Uffici provinciali del tesoro la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilità a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-22