Art. 6

In vigore dal 14 ago 1955
Nel caso in cui debbasi far luogo al riconoscimento dei servizi non di ruolo per i quali l'Amministrazione dille ferrovie dello Stato abbia assicurato gli agenti presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, sarà provveduto, a carico degli agenti, al recupero dei contributi per l'assicurazione corrisposti dall'Amministrazione stessa a proprio carico. Il recupero sarà effettuato in misura pari all'intero ammontare complessivo dei contributi effettivamente corrisposti dall'Amministrazione in caso di riconoscimento per intero del servizio non di ruolo oppure, in caso di riconoscimento parziale, in misura pari ad una quota dell'ammontare complessivo dei detti contributi, da stabilirsi in relazione al rapporto tra la parte del servizio non di ruolo riconosciuta e l'intero periodo di servizio non di ruolo per il quale l'agente fu assicurato. Il predetto recupero sarà effettuato unitamente al versamento del contributo di riconoscimento. Nel caso in cui, ai fini del riconoscimento della parte del servizio non di ruolo riconoscibile a termini dell' del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, si sia provveduto al recupero parziale dei predetti contribiti all'incameramento in misura non superiore alla metà del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, si provvide, qualora venga chiesto il riconoscimento integrativo, totale o parziale della residua parte del servizio non di ruolo, a completare il recupero dei contributi, fino a raggiungere, in conformità a quanto stabilito nel comma precedente, l'ammontare corrispondente al servizio non di ruolo complessivamente riconosciuto. Non si provvede ad ulteriore recupero nel caso in cui sia stato già disposto il recupero totale dei contributi, o l'incameramento, per più della metà, del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;591#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo