Art. 2

In vigore dal 14 ago 1955
Le disposizioni nei precedente articolo si applicano anche a favore degli agenti i quali, a norma dell' sub 20 - del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, e degli e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, hanno titolo al riconoscimento d'ufficio per intero o parziale della prima metà del servizio non di ruolo. In tali casi il contributo relativo al riconoscimento della residua parte, qualora la domanda sia presentata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sullo stipendio goduto il 1 maggio 1948, se la sistemazione a ruolo ha avuto luogo con decorrenza anteriore a tale data.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;591#art-2

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