Art. 5

In vigore dal 14 ago 1955
Le disposizioni di cui al terzo comma dell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non sono applicabili agli agenti sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 292, modificato dalla legge 20 luglio 1952, n. 1053, e al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667. Nei confronti di detti agenti sarà provveduto al recupero dei contributi a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versati a l'Istituto nazionale della previdenza sociale per tutto l'ulteriore periodo di servizio non di ruolo, riconosciuto utile a pensione, applicando rispettivamente le norme degli del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 292, con le modifiche di cui all' della legge 20 luglio 1952, n. 1053 e le norme degli del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.
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