Art. 10
In vigore dal 14 ago 1955
I concorsi riservati di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, saranno effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per un terzo dei posti disponibili alla data 1 maggio 1948, nele qualifiche di grado 7°, 9° e 10° di prima assunzione del personale in prova, di cui all'allegato C) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 115. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;591#art-10