Art. 7

In vigore dal 14 ago 1955
Al personale in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e di altre Amministrazioni statali da data anteriore al 23 marzo 1939, che, successivamente alla data stessa ed anteriormente al 24 giugno 1951, abbia ottenuto la nomina nei ruoli organici delle Ferrovie della Stato per una delle qualifiche di prima assunzione di cui allo allegato C al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è attribuita, ove occorra una anzianità di ruolo al 1 maggio 1948: di anni sette per l'ammissione ai concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° del gruppo B; di anni nove per l'ammissione ai concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° del gruppo C; di anni sette per l'ammissione agli esami di idoneità successivo scrutinio per l'avanzamento al grado 8° del personale delle stazioni. Ai fini previsti dal comma precedente non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendedosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità di ruolo congiunto coll'anzianità speciale attribuita. I benefici di cui al presente articolo non si applicano a favore del personalle che abbia ottenuto la nomina nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato in base alla legge 30 novembre 1952, n. 1844.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;591#art-7

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