Art. 8
In vigore dal 14 ago 1955
Gli agenti che, per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di cui al precedente articolo, vengono a trovarsi in condizioni di poter partecipare agli esami per la promozione, possano conseguire tale promozione soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei titoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturato l'anzianità per l'ammissione agli esami di concorso o di idoneità per la promozione.
I posti in soprannumero risultanti in applicazione del precedente comma saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli agenti promossi in soprannumero.
Nei gradi iniziali saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;591#art-8