Art. 9
In vigore dal 14 ago 1955
La proporzione stabilita al primo comma del precedente articolo è costituita dai termini R: P = T: X.
R, rappresenta il numero degli impiegati di titolo appartenenti al grado immediatamente inferiore a quello da conferire per promozione.
In questo primo termine non vanno compresi gli agenti in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, aventi diritto al beneficio di cui al primo comma dell';
P, rappresenta:
1) quando si tratti dei concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° dei gruppi B e C, il numero dei posti messi a concorso;
2) quando si tratti delle promozioni al grado 8° del personale delle stazioni, il numero dei posti conferiti per tali promozioni;
T, rappresenta il numero degli agenti beneficiari dell'anzianità di cui al primo comma dell';
X, rappresenta il numero dei posti da conferire in soprannumero agli agenti di cui al precedente termine T.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;591#art-9