Art. 4
In vigore dal 14 ago 1955
Ai fini della concessione dei benefici di cui agli sono ritenute valide anche le domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data di entrata in v gore del presente decreto e posteriormente al 7 dicembre 1952, data di pubblicazione della legge 30 novembre 1952, n. 1844, da coloro che si trovano nella conadizione prevista dai predetti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;591#art-4