Art. 1
In vigore dal 14 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visti gli articoli 13, 17, 18, 19 e 21 della legge 5 giugno 1951, n. 376;
Vista la legge 4 aprile 1953, n. 240;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, all'art. 17 ed al primo e secondo comma dell'art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi non di ruolo previsti dall' del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.
I provvedimenti di riscatto di servizio, emessi in base all' del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 possono essere revocati, su domanda degli interessati, nel caso in cui i medesimi richiedano il riconoscimento, secondo le norme del precedente comma dei servizi già riscattati ai termini del predetto del regio decreto n. 2590 del 1923. Le somme versate per il riscatto sono utilizzate, in tal caso, per il riconoscimento di cui sopra, salvo conguaglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;591#art-1