Art. 6
In vigore dal 20 mar 1955
La gestione degli alloggi è affidata all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il quale vi provvede, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, nonché a norma dei propri statuti e regolamenti interni, determinando anche, in conformità a tali disposizioni, l'ammontare dei canoni di affitto, le norme per l'uso degli alloggi, la durata delle locazioni e ogni altro elemento necessario.
Per la riscossione dei canoni di affitto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 385 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-6