Art. 5

In vigore dal 20 mar 1955
Le decisioni della Commissione suddetta sono comunicate alla rappresentanza provinciale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutti i conseguenti provvedimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-5

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