Art. 7
In vigore dal 20 mar 1955
Agli assegnatari degli alloggi di cui al presente decreto è fatto divieto di sublocare, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, l'alloggio assegnato.
L'infrazione al divieto di cui al precedente comma comporta la risoluzione immediata del contratto di affitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-7