Art. 8
In vigore dal 20 mar 1955
In relazione a quanto disposto dall' della legge 27 dicembre 1953, n. 980, costituisce causa di revoca dell'assegnazione e di risoluzione del contratto di locazione, oltre che la rinuncia da parte dell'interessato:
a) il trasferimento del locatario ad altra sede;
b) l'uso irregolare dell'alloggio e la persistente morosità;
c) la sublocazione parziale o totale dell'alloggio;
d) il collocamento a riposo e la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, del locatario alle dipendenze dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il contratto di locazione si intende risolto alla scadenza del mese entro il quale la Commissione di cui all' deliberi la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d).
La Commissione ha, peraltro, facoltà di consentire che il rilascio, da parte del locatario o della sua famiglia, dell'alloggio per cui sia stata revocata l'assegnazione venga effettuato entro un termine non superiore ai sei mesi dalla data della revoca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-8