Art. 9

In vigore dal 20 mar 1955
Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all', ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge. Alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale della Amministrazione di pubblica sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA - ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 187. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-9

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