Art. 3

In vigore dal 20 mar 1955
All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo provvede, in ogni Provincia, una speciale Commissione avente sede presso la Prefettura e composta del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del questore o di un suo rappresentante, dell'intendente di finanza o di un suo rappresentante, dell'ispettore di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di un suo rappresentante. Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario di prefettura. Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite. La Commissione anzidetta provvederà anche alla dichiarazione di revoca dell'assegnazione degli alloggi nei casi previsti. I provvedimenti della Commissione hanno carattere definitivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-3

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