Art. 4
In vigore dal 20 mar 1955
La Commissione di cui all'articolo precedente procede alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi, secondo i seguenti criteri di valutazione:
1) opportunità dell'assegnazione in relazione a preminenti esigenze di servizio, specialmente nei confronti di personale trasferito d'ufficio;
2) condizioni economiche dell'aspirante, con referenza dei meno agiati e tenendo conto, a tal fine, dei proventi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalle persone di famiglia conviventi con l'aspirante;
3) situazione di famiglia dell'aspirante, considerando a tal fine il numero delle persone di famiglia effettivamente conviventi e a carico di esso;
4) maggiore anzianità di servizio.
Sono preferiti a parità di condizioni, i coniugati con prole rispetto a quelli senza prole e questi ultimi rispetto a quelli non coniugati.
Potranno, peraltro, essere valutate particolari situazioni di famiglia debitamente documentate.
A parità di condizione, dopo la valutazione di cui al precedente comma, è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato o invalido di guerra o per servizio, di ex combattente o di appartenente a categorie che la legge equipara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1406#art-4